Confraternita San Giovanni Battista |
Consiglio di Presidenza 2009/2014
Presidente: Giovanni Valastro
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STATUTO
I Istituzione - Natura - Fine Art. 1 - Esiste nella Parrocchia S. Giovanni Battista in Acitrezza da tempo immemorabile la Confraternita "S. Giovanni Battista". Art. 2 - La Confraternita "S. Giovanni Battista", con sede presso i locali della Parrocchia di Acitrezza via Dietro Chiesa, 27, si prefigge come scopo l'incremento di una vita cristiana più impegnata e l'animazione di spirito cristiano delle realtà quotidiane, avendo presente la grande figura di S. Giovanni Battista.
Art. 3 - Per attuare tali finalità la Confraternita:
II Organizzazione
Art. 4 - Possono far parte della Confraternita tutti coloro - secolari e religiosi (questi ultimi sempre in conformità al can. 307 par. 3) che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che professano la fede cattolica, dietro domanda al Consiglio di Presidenza e alla sua accettazione.
Art. 5 - La Confraternita sarà amministrata da: Art. 6 - Il Presidente, è il rappresentante legale della Confraternita. E' suo dovere vigilare perchè si realizziono le finalità della Confraternita stessa; convocare e presiedere le assemblee e i consigli di presidenza e curare le attuazioni dei deliberati. Art. 7 - Il Vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue assenze. Art. 8 - I nove consiglieri hanno l'obbligo di coadiuvare il presidente in tutte la sue attribuzioni e il consigliere più anziano sostituisce il presidente qualora fosse impedito anche il vicepresidente. Art. 9 - Spetta al Segretario custodire i libri e i registri della Confraternita, assistere a tutte le riunioni e redigere i verbali, notare le presenze dei soci. Art. 10 - E' dovere dell'Economo riscuotere i contributi dei soci e le altre eventuali entrate, dare corso ai pagamneti e alle spese deliberate dal Consiglio, curare l'apertura di un libretto di risparmio per depositare i fondi sociali. A conclusione dell'anno deve riferire sullo stato della cassa e rendere noto a tutti i soci il bilancio consuntivo. Art. 11 - L'Assistente ecclesiastico è il parroco o un sacerdote da lui stesso delegato. Egli interviene in tutte le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, concorrerà perchè le deliberazioni siano conformi allo spirito dello statuto e le ratifica.
III Adunanze e Riunioni Art. 12 - I soci abitualmente si riuniranno ogni mese per un approfondimento del Vangelo e per affrontare problematiche inerenti alla vita ecclesiale e alla confraternita. Art. 13 - Il Presidente convocherà l'assemblea in seduta straordinaria in circostanze di particolare urgenza o gravità, dopo aver sentito il Consiglio di Presidenza e invitando i soci con biglietto scritto almeno tre giorni prima della riunione. Art. 14 - L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti con la partecipazione della metà più uno dei confrati aventi diritto al voto. In mancanza di numero legale l'assemblea si rinvia in seconda convocazione o nello stesso giorno a distanza di qualche ora o in altro giorno. In seconda convocazione sarà valida la delibera presa dalla maggioranza dei presenti. Art. 15 - L'assemblea ogni tre anni assegna le cariche con votazione libera a scrutinio segreto. E' necessaria la presenza della maggioranza di coloro che devono essere convocati. Risultano eletti coloro che hanno riportato la maggioranza dei voti dei presenti. Art. 16 - I soci eleggeranno due sindaci che avranno il compito di controllare il conto consuntivo della confraternita. I sindaci verranno eletti secondo quanto è disposto dall'art. 15. Art. 17 - Ogni membro ha diritto di voto e potrà dare una sola preferenza. Non sarà ammesso il voto per delega.
IV Esclusione dalla confraternita
Art. 18 - Deve ritenersi dimesso dalla confraternita ogni membro che:
V Disposizioni finali Art. 19 - Per quanto riguarda l'attività interna della confraternita, sarà redatto un apposito regolamento. Art. 20 - Per tutti i casi non previsti da questo Statuto si osservino le disposizioni del diritto universale.
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